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O. 21/02/2003 n. 3265- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato esteso lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e la successiva ordinanza di protezione civile del 20 giugno 2002, n. 3222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2002; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2778, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, recante: "Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n. 2499/1997, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania"; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania; -Vista la nota del 20 gennaio 2003 n. 00605/C del presidente della regione Campania, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica, con la quale ha chiesto la proroga dei contratti a termine stipulati dal comune di Lauro con il personale utilizzato per le finalità di cui all'ordinanza di protezione civile emanate in merito; - Vista la nota del 9 gennaio 2003 del sindaco del comune di Lauro inerente alla medesima richiesta; - Ravvisata la necessità di adottare iniziative idonee a fornire ogni forma di assistenza, soccorso ed indennizzo in favore dei soggetti gravemente danneggiati a seguito degli eventi di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 16 maggio 2002; -Considerato che, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze la Commissione unica di alta vigilanza istituita con Decreto n. 3957 del 12 novembre 2002, del capo Dipartimento della protezione civile, deve essere integrata con la nomina di un nuovo componente nonchè di un segretario; Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonchè di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarietà della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Decorre dal 1 gennaio 2004 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonchè delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000, n. 3064, fino al 1 giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1 gennaio 2003. La riscossione avverrà successivamente al 1 gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2003 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria. Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3175/2002 e dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3047/2000. Art. 3. 1. L'operatività del "Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località "Fontenovella" del comune di Lauro, e prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 2002, è ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2003. Art. 4. 1. Al comma 1 dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 3260/2002 sono soppresse le parole "ore mensili per ciascuna". Art. 5. 1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare l'importo di Euro 1.163.939,75 di cui agli articoli 4 e 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2475/1996, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3076/2000. Art. 6. 1. Il punto 4 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'articolo 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, come soppresso e sostituito dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, è sostituito dal seguente: "Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di compatibilità ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove ciò non risulti possibile, a soggetti privati anche in as- Art. 7. 1. Il comma 32 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è sostituito dal seguente: "32. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio 2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo n. 22/1997, nonchè al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 91 della Legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo altresì alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato". 2. Al comma 33 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, così come modificato dall'articolo 15, comma 6, dall'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003". Art. 8. 1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio di alcune provincedella regione Lombardia nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, citato in premessa, il prefetto di Bergamo è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile. Art. 9. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, la Commissione unica di alta vigilanza istituita con Decreto n. 3957 del 12 novembre 2002 è integrata con la nomina di un componente nonchè con la nomina di un segretario scelto tra i dipendenti del Dipartimento della protezione civile. Il capo del Dipartimento della protezione civile determina i compensi da attribuire al Presidente, ai componenti e al segretario della commissione. Art. 10. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 luglio 2001 n. 3144, così come prorogato dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 16 gennaio 2002 n. 3174, relativamente al comune di Lauro, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate dall'articolo 7, comma 2, della Legge 13 luglio 1999, n. 226. Art. 11. 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2002, n. 3174, è prorogato al 31 dicembre 2003. 2. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa, in atto su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui all'accordo sull'orario di servizio e di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 5 dicembre 2002, concernenti l'istituto della reperibilità e l'indennità di produttività, si applicano nel limite massimo di dieci unità, al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato con provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico del Fondo della protezione civile. 1. Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in relazione al rientro nell'atmosfera terrestre del satellite italiano Beppo-Sax e per l'organizzazione dei conseguenti interventi anche al di fuori del territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare tutte le iniziative occorrenti per la valutazione, previsione e prevenzione dei rischi connessi, sulla base delle esigenze rappresentate dalla struttura temporanea di missione istituita con Decreto 31 gennaio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle attività di volo e rafforzare la capacità e la prontezza operativa del Dipartimento della protezione civile nelle situazioni di emergenza di cui in premessa il Dipartimento stesso è autorizzato a procedere all'ammodernamento della propria componente elicotteristica, mediante la sostituzione di due mezzi con uno di nuova acquisizione, anche mediante la conclusione di contratto di leasing. Si applica l'articolo 49, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), facendosi riferimento, per la determinazione del valore corrente dei mezzi, ai prezzi riportati nell'Aircraft Bluebook Price Digest. Si applica fino al 31 dicembre 2003, l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231. |
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